"UNIVERSI CANTORES"
associazione O.N.L.U.S.
STATUTO

Art. 1- Costituzione
1. E' costituita in Torino con sede in via Massena n. 53 l'Associazione O.N.L.U.S., organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "UNIVERSI CANTORES", di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione è libera, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
3. Essa si ispira alla religione cristiana cattolica, ai suoi principi e valori, pur nel più profondo rispetto di tutte le altre religioni e culture, in spirito aperto agli scambi ecumenici e interculturali.

Art.2 - Attività
1. L'Associazione s
volge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, utilizzando le proprie capacità e la propria arte a favore di categorie di soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate.
Tali situazioni di svantaggio sono esemplificate nei seguenti casi:
- disabili fisici e psichici;
- anziani;
- minori in situazione di disadattamento o devianza;
- persone senza fissa dimora.
In particolare mediante la realizzazione di animazione e formazione musicale da tenersi presso strutture pubbliche e private che ospitano i soggetti delle categorie su esemplificate
Inoltre, nell'ambito di manifestazioni appositamente organizzate, saranno raccolti fondi di beneficenza da destinare ad altre associazioni di volontariato.
2. L'Associazione si prefìgge inoltre i seguenti scopi, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività:
a) promuovere la conoscenza, la conservazione e l'incremento del patrimonio di musica sacra, liturgica e religiosa, vocale e strumentale.
b) costituire una compagine corale ed orchestrale impegnata nello studio del repertorio di cui al punto a), che offra il suo servizio alla Diocesi di Torino per l'animazione della preghiera e delle liturgie comunitarie solenni.
c) assumere il compito di favorire la cura dell'espressione musicale all'interno delle celebrazioni liturgiche, onde contribuire alla formazione dei fedeli.
d) promuovere la conoscenza delle composizioni sacre, religiose e liturgiche, di giovani compositori.
e) promuovere e sensibilizzare i giovani, specialmente universitari, all'incontro con la cultura musicale in genere e alla musica sacra, religiosa e liturgica in particolare, anche attraverso appositi eventi.
f) mettere in atto adeguate attività di relazioni pubbliche ed azioni di comunicazione tese a
conseguire in modo efficace quanto esposto ai punti precedenti.
g) promuovere e sviluppare attività diverse nei settori della formazione superiore, dello sviluppo imprenditoriale e della ricerca applicata in campo musicale e nelle aree connesse, con particolare riferimento alla preparazione di strumentisti specializzati nella musica sacra, liturgica e religiosa.
3. Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di esperti nei diversi campi del sapere, con particolare riguardo alla teoria e tecnica musicale, alla musicologia e alla teologia. Potrà svolgere repertori di musica anche profana, se ritenuta necessaria alla formazione degli Associati. Potrà, inoltre, promuovere pubblicazioni, anche periodiche, su carta o supporto informatico o per via telematica, nonché predisporre registrazioni ed incisioni.
4. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque rientranti tra quelle previste dall'art. 10 comma 1 del DPR 460/97.
5. Le rendite, gli utili e gli avanzi di gestione dell'Associazione, pagate le spese di gestione e manutenzione immobili, verranno interamente impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse .
6. L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 3- Soci
1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2.Il numero dei Soci è illimitato.
3. I soci si distinguono in:
a) Soci Fondatori.
Sono i Soci che hanno fondato l'Associazione, elencati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione stessa.
b) Soci Onorari.
Sono coloro che per particolari benemerenze sono invitati a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. Possono ricoprire cariche Sociali ed hanno diritto di voto. Sono esentati dal versamento della quota associativa.
c) Soci Benemeriti.
Sono coloro che, avendo messo gratuitamente a disposizione dell'Associazione prestazioni Professionali e/o di servizi, sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte di essa. Possono ricoprire cariche Sociali ed hanno diritto di voto. Sono esentati dal versamento della quota associativa.
d) Soci Sostenitori.
Sono coloro che partecipano con contributi straordinari all'attività dell'Associazione. Possono ricoprire cariche Sociali ed hanno diritto di voto.
e) Soci Aspiranti.
Sono coloro che, intendendo divenire Soci Ordinari, prendono parte alle attività dell'Associazione secondo le modalità ed i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio Aspirante può aver durata massima di 6 mesi, al termine dei quali, se l'aspirante non diviene Socio Ordinario, viene escluso dell'Associazione. Non possono ricoprire cariche Sociali e non hanno diritto di voto.
f) Soci Ordinari.
4. L'ammissione a Socio Ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri esposti all'art. 4). Possono ricoprire cariche Sociali ed hanno diritto di voto.

Art. 4 - Ammissione dei soci
1. L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata:
- alla proposizione dell'apposita domanda da parte di un Socio Aspirante.
- nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo;
- al parere positivo del Consiglio Direttivo stesso, che, sentito il Direttore Artistico, delibera sull'argomento a maggioranza di due terzi, sulla base dell'impegno e dell'interesse dimostrati dal Socio Aspirante.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota Associativa stabilita e deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La qualità di Socio si perde per:
- recesso volontario
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dalla scadenza.
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri il quale decide in via definitiva.

Art. 5 - Diritti ed obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti:
- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo alle scadenze previste.
- a tenere una condotta che non comprometta la dignità dell'Associazione.
3. in caso di comportamento non confacente il Socio è passibile delle seguenti sanzioni: deplorazione, sospensione, esclusione.
Le sanzioni vengono determinate dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, nel caso esista.

Art. 6 - Organi
1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci.
- il Presidente ed il Vice Presidente.
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario Tesoriere
- il Direttore Artistico
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.7 - Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di 1 (una) delega.
4. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il Bilancio relativamente ad ogni Esercizio
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Direttore Artistico
c) delibera la variazione di Sede.
5. L'Assemblea ordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e preventivo.
6. L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due quinti dei membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli Associati ne ravvisino l'opportunità e delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato.
7. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per età.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi, anche a mani o a mezzo telematico, almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di. convocazione saranno egualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
9. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti o rappresentati.
10. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione e dalla maggioranza dei voti dei presenti in seconda convocazione. Viene fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del Patrimonio residuo, per le quali sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 8 - Presidente e Vice-presidente
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la prima volta essi vengono nominati in sede di atto costitutivo.

Art. 9 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 12 (dodici), nominati dall'Assemblea dei Soci.
2. Esso può invitare esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo
3. In caso di parità nel computo dei voti, al Presidente o, in sua assenza, al facente funzioni, è attribuito voto doppio.
4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo e rimane in carica sino al termine del primo esercizio. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
5. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
6. Gli eventuali emolumenti annui attribuiti dall'Assemblea ai membri del Consiglio Direttivo non potranno essere superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
7. Nel caso in cui, per dimissioni e altre cause uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada, gli succede il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo deve:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio, sentito il Segretario Tesoriere;
c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
d) assumere il personale
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
f) nominare, tra gli Associati, il Segretario Tesoriere, che ha il compito della tenuta amministrativa e della contabilità dell'Associazione.
g) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
h) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
l) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
m) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
n) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
o) pronunciare le sanzioni di cui all'art. 5, ultimo comma;
p) nominare, se l'Assemblea ne deliberi l'istituzione, il Collegio dei Revisori dei conti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente e, in caso di impossibilità di entrambi, dal membro più anziano di età.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno i due quinti dei membri del Consiglio stesso. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 9bis - Segretario Tesoriere
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.
Il Segretario Tesoriere ha il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, anche rilasciando deleghe e procure a membri del Consiglio Direttivo e di intrattenere rapporti sia con gli enti pubblici e privati che con Banche e Istituti di Credito. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo anche se non ne è membro e, in tal caso, non ha diritto di voto.

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti
Il controllo della gestione dell'Associazione Fondazione può venire demandato ad un Collegio di Revisori composto da tre Membri scelti tra gli iscritti all'albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominati dal Consiglio Direttivo.
Vengono sostituiti o riconfermati dopo la revisione del conto patrimoniale del terzo anno, salvo che per impedimenti non si debba procedere prima al rinnovo o alla sostituzione.
I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si delibera il bilancio o rendiconto annuale e debbono essere uditi in tutti gli oggetti che comportano spese ed oneri per l'Associazione.
Prima dell'approvazione di ogni bilancio o rendiconto annuale, redigono una relazione per illustrare il documento proposto per l'approvazione del Consiglio.
Gli emolumenti annui non potranno essere superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 11 - Collegio dei Probi Viri
II Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, anche tra persone esterne all'Associazione stessa e dura in carica tre anni. Uno dei membri è scelto tra personalità del mondo cattolico cittadino, un secondo tra le personalità di competenza musicale. Se nominato, ha il compito di verificare la rispondenza delle attività dell'Associazione ai fini che si prefigge e ai principi e valori cui s'ispira.

Art. 12 - Direttore Artistico
Il Direttore Artistico ha il compito di dirigere l'attività corale ed orchestrale e di coordinarla con le eventuali altre attività associative.
Stabilisce il programma musicale e formativo del coro. Sentito il Consiglio Direttivo, fissa gli impegni di partecipazione alle celebrazioni o concertistiche del coro.
Decide, sentito il Consiglio Direttivo, circa la partecipazione dei Soci Aspiranti alle attività di cui all'art. 3) lettera e) nonché a quelle di cui al comma precedente del presente articolo.
Gli eventuali emolumenti annui attribuiti dal Consiglio Direttivo al Direttore Artistico non potranno essere superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni

Art 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:
a) contributi associativi e/o volontari degli associati;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private Nazionali ed Internazionali, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) introiti e rimborsi derivanti da convenzioni.
g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo
3. Ogni operazione finanziaria di valore superiore a 1.000,00 € (mille euro) è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario

Art 13 bis - Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; è frazionabile, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

Art 13 ter -Bilancio o rendiconto
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 14 - Scioglimento
In caso di scioglimento od estinzione della Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed altre norme vigenti che regolano la materia.