| Art.
1- Costituzione
1. E' costituita in Torino con sede in via Massena n. 53 l'Associazione
O.N.L.U.S., organizzazione non lucrativa di utilità sociale
denominata "UNIVERSI CANTORES", di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione è libera, apartitica e apolitica, con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
3. Essa si ispira alla religione cristiana cattolica, ai suoi
principi e valori, pur nel più profondo rispetto di tutte
le altre religioni e culture, in spirito aperto agli scambi
ecumenici e interculturali.
Art.2 - Attività
1. L'Associazione svolge l'esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale, utilizzando le
proprie capacità e la propria arte a favore di categorie
di soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate.
Tali situazioni di svantaggio sono esemplificate nei seguenti
casi:
- disabili fisici e psichici;
- anziani;
- minori in situazione di disadattamento o devianza;
- persone senza fissa dimora.
In particolare mediante la realizzazione di animazione e formazione
musicale da tenersi presso strutture pubbliche e private che
ospitano i soggetti delle categorie su esemplificate
Inoltre, nell'ambito di manifestazioni appositamente organizzate,
saranno raccolti fondi di beneficenza da destinare ad altre
associazioni di volontariato.
2. L'Associazione si prefìgge inoltre i seguenti scopi,
nell'intento di agire a favore di tutta la collettività:
a) promuovere la conoscenza, la conservazione e l'incremento
del patrimonio di musica sacra, liturgica e religiosa, vocale
e strumentale.
b) costituire una compagine corale ed orchestrale impegnata
nello studio del repertorio di cui al punto a), che offra il
suo servizio alla Diocesi di Torino per l'animazione della preghiera
e delle liturgie comunitarie solenni.
c) assumere il compito di favorire la cura dell'espressione
musicale all'interno delle celebrazioni liturgiche, onde contribuire
alla formazione dei fedeli.
d) promuovere la conoscenza delle composizioni sacre, religiose
e liturgiche, di giovani compositori.
e) promuovere e sensibilizzare i giovani, specialmente universitari,
all'incontro con la cultura musicale in genere e alla musica
sacra, religiosa e liturgica in particolare, anche attraverso
appositi eventi.
f) mettere in atto adeguate attività di relazioni pubbliche
ed azioni di comunicazione tese a
conseguire in modo efficace quanto esposto ai punti precedenti.
g) promuovere e sviluppare attività diverse nei settori
della formazione superiore, dello sviluppo imprenditoriale e
della ricerca applicata in campo musicale e nelle aree connesse,
con particolare riferimento alla preparazione di strumentisti
specializzati nella musica sacra, liturgica e religiosa.
3. Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione potrà
avvalersi della collaborazione di esperti nei diversi campi
del sapere, con particolare riguardo alla teoria e tecnica musicale,
alla musicologia e alla teologia. Potrà svolgere repertori
di musica anche profana, se ritenuta necessaria alla formazione
degli Associati. Potrà, inoltre, promuovere pubblicazioni,
anche periodiche, su carta o supporto informatico o per via
telematica, nonché predisporre registrazioni ed incisioni.
4. L'Associazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse e comunque rientranti tra quelle
previste dall'art. 10 comma 1 del DPR 460/97.
5. Le rendite, gli utili e gli avanzi di gestione dell'Associazione,
pagate le spese di gestione e manutenzione immobili, verranno
interamente impiegate per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse .
6. L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre Onlus (Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale) che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 3- Soci
1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano
lo spirito e gli ideali e si impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dell'Associazione.
2.Il numero dei Soci è illimitato.
3. I soci si distinguono in:
a) Soci Fondatori.
Sono i Soci che hanno fondato l'Associazione, elencati nell'Atto
Costitutivo dell'Associazione stessa.
b) Soci Onorari.
Sono coloro che per particolari benemerenze sono invitati a
far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. Possono
ricoprire cariche Sociali ed hanno diritto di voto. Sono esentati
dal versamento della quota associativa.
c) Soci Benemeriti.
Sono coloro che, avendo messo gratuitamente a disposizione dell'Associazione
prestazioni Professionali e/o di servizi, sono invitati dal
Consiglio Direttivo a far parte di essa. Possono ricoprire cariche
Sociali ed hanno diritto di voto. Sono esentati dal versamento
della quota associativa.
d) Soci Sostenitori.
Sono coloro che partecipano con contributi straordinari all'attività
dell'Associazione. Possono ricoprire cariche Sociali ed hanno
diritto di voto.
e) Soci Aspiranti.
Sono coloro che, intendendo divenire Soci Ordinari, prendono
parte alle attività dell'Associazione secondo le modalità
ed i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio Aspirante può aver durata
massima di 6 mesi, al termine dei quali, se l'aspirante non
diviene Socio Ordinario, viene escluso dell'Associazione. Non
possono ricoprire cariche Sociali e non hanno diritto di voto.
f) Soci Ordinari.
4. L'ammissione a Socio Ordinario viene deliberata dal Consiglio
Direttivo, secondo i criteri esposti all'art. 4). Possono ricoprire
cariche Sociali ed hanno diritto di voto.
Art. 4 - Ammissione dei
soci
1. L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo
ed è subordinata:
- alla proposizione dell'apposita domanda da parte di un Socio
Aspirante.
- nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre
dalla data di delibera del Consiglio Direttivo;
- al parere positivo del Consiglio Direttivo stesso, che, sentito
il Direttore Artistico, delibera sull'argomento a maggioranza
di due terzi, sulla base dell'impegno e dell'interesse dimostrati
dal Socio Aspirante.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti
nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota
Associativa stabilita e deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La qualità di Socio si perde per:
- recesso volontario
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi due
mesi dalla scadenza.
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi.
In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei
Probi Viri il quale decide in via definitiva.
Art. 5 - Diritti ed obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee,
a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente
concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti:
- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e
le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo
alle scadenze previste.
- a tenere una condotta che non comprometta la dignità
dell'Associazione.
3. in caso di comportamento non confacente il Socio è
passibile delle seguenti sanzioni: deplorazione, sospensione,
esclusione.
Le sanzioni vengono determinate dal Consiglio Direttivo o dal
Collegio dei Probiviri, nel caso esista.
Art. 6 - Organi
1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci.
- il Presidente ed il Vice Presidente.
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario Tesoriere
- il Direttore Artistico
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del
triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.7 - Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea
da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può
essere portatore di più di 1 (una) delega.
4. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed inoltre:
a) approva il Bilancio relativamente ad ogni Esercizio
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Direttore
Artistico
c) delibera la variazione di Sede.
5. L'Assemblea ordinaria, viene convocata dal Presidente del
Consiglio Direttivo una volta all'anno per l'approvazione del
Bilancio Consuntivo e preventivo.
6. L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta
lo stesso Presidente o almeno due quinti dei membri del Consiglio
Direttivo o un quinto degli Associati ne ravvisino l'opportunità
e delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
e sullo scioglimento anticipato.
7. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute
dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal
Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro del Consiglio
Direttivo più anziano per età.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto, da recapitarsi, anche a mani o a mezzo telematico,
almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto
di. convocazione saranno egualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
9. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione che
può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,
l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero di Soci intervenuti o rappresentati.
10. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei voti e con la presenza di almeno
la metà degli Associati in prima convocazione e dalla
maggioranza dei voti dei presenti in seconda convocazione. Viene
fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche
dell'atto costitutivo e dello Statuto e l'eventuale scioglimento
anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del Patrimonio
residuo, per le quali sono necessari la presenza ed il voto
favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Art. 8 - Presidente e
Vice-presidente
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito
di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente anch'esso
nominato dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione utile.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica tre
anni e sono rieleggibili. Per la prima volta essi vengono nominati
in sede di atto costitutivo.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri
non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 12 (dodici), nominati
dall'Assemblea dei Soci.
2. Esso può invitare esperti. Questi ultimi possono esprimersi
con solo voto consultivo
3. In caso di parità nel computo dei voti, al Presidente
o, in sua assenza, al facente funzioni, è attribuito
voto doppio.
4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto
Costitutivo e rimane in carica sino al termine del primo esercizio.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli
Associati.
5. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per
tre esercizi e sono rieleggibili.
6. Gli eventuali emolumenti annui attribuiti dall'Assemblea
ai membri del Consiglio Direttivo non potranno essere superiori
al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n.
645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3
agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni,
per il presidente del collegio sindacale delle società
per azioni.
7. Nel caso in cui, per dimissioni e altre cause uno dei componenti
del Consiglio Direttivo decada, gli succede il primo tra i non
eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio
Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo deve:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio, sentito il Segretario Tesoriere;
c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
d) assumere il personale
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
f) nominare, tra gli Associati, il Segretario Tesoriere, che
ha il compito della tenuta amministrativa e della contabilità
dell'Associazione.
g) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
h) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo
e consuntivo annuali;
i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea,
promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone
la spesa;
l) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
m) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di
propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità
e di urgenza;
n) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza
dell'associazione.
o) pronunciare le sanzioni di cui all'art. 5, ultimo comma;
p) nominare, se l'Assemblea ne deliberi l'istituzione, il Collegio
dei Revisori dei conti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
o in caso di assenza dal Vice Presidente e, in caso di impossibilità
di entrambi, dal membro più anziano di età.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni
sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,
o quando lo richiedano almeno i due quinti dei membri del Consiglio
stesso. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti.
Art. 9bis - Segretario
Tesoriere
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei
soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,
che sottopone al comitato entro il mese di novembre, e del bilancio
consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione
relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.
Il Segretario Tesoriere ha il potere di eseguire tutte le opportune
ed occorrenti operazioni bancarie, anche rilasciando deleghe
e procure a membri del Consiglio Direttivo e di intrattenere
rapporti sia con gli enti pubblici e privati che con Banche
e Istituti di Credito. Partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo anche se non ne è membro e, in tal caso, non
ha diritto di voto.
Art. 10 - Collegio dei
revisori dei conti
Il controllo della gestione dell'Associazione Fondazione
può venire demandato ad un Collegio di Revisori composto
da tre Membri scelti tra gli iscritti all'albo Nazionale dei
Revisori Ufficiali dei Conti, nominati dal Consiglio Direttivo.
Vengono sostituiti o riconfermati dopo la revisione del conto
patrimoniale del terzo anno, salvo che per impedimenti non si
debba procedere prima al rinnovo o alla sostituzione.
I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio
Direttivo in cui si delibera il bilancio o rendiconto annuale
e debbono essere uditi in tutti gli oggetti che comportano spese
ed oneri per l'Associazione.
Prima dell'approvazione di ogni bilancio o rendiconto annuale,
redigono una relazione per illustrare il documento proposto
per l'approvazione del Consiglio.
Gli emolumenti annui non potranno essere superiori al compenso
massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L.
21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n.
336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni.
Art. 11 - Collegio dei
Probi Viri
II Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi,
eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, anche tra persone
esterne all'Associazione stessa e dura in carica tre anni. Uno
dei membri è scelto tra personalità del mondo
cattolico cittadino, un secondo tra le personalità di
competenza musicale. Se nominato, ha il compito di verificare
la rispondenza delle attività dell'Associazione ai fini
che si prefigge e ai principi e valori cui s'ispira.
Art. 12 - Direttore Artistico
Il Direttore Artistico ha il compito di dirigere l'attività
corale ed orchestrale e di coordinarla con le eventuali altre
attività associative.
Stabilisce il programma musicale e formativo del coro. Sentito
il Consiglio Direttivo, fissa gli impegni di partecipazione
alle celebrazioni o concertistiche del coro.
Decide, sentito il Consiglio Direttivo, circa la partecipazione
dei Soci Aspiranti alle attività di cui all'art. 3) lettera
e) nonché a quelle di cui al comma precedente del presente
articolo.
Gli eventuali emolumenti annui attribuiti dal Consiglio Direttivo
al Direttore Artistico non potranno essere superiori al compenso
massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L.
21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n.
336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni
Art 13 - Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
delle proprie attività da:
a) contributi associativi e/o volontari degli associati;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche
e Private Nazionali ed Internazionali, finalizzate al sostegno
di specifiche e documentate attività e progetti.
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) introiti e rimborsi derivanti da convenzioni.
g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione
a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso
l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo
3. Ogni operazione finanziaria di valore superiore a 1.000,00
€ (mille euro) è disposta con firme congiunte del
presidente e del segretario
Art 13 bis - Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal
Consiglio Direttivo. Essa è annuale; è frazionabile,
non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della
qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali
non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né
prendere parte alle attività dell'associazione. Essi
non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali
Art 13 ter -Bilancio
o rendiconto
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e si conclude
il 31 dicembre di ogni anno.
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci
preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni,
i contributi e i lasciti ricevuti. Al termine di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dal quale dovranno
risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.
Art. 14 - Scioglimento
In caso di scioglimento od estinzione della Associazione per
qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si
fa riferimento al Codice Civile ed altre norme vigenti che regolano
la materia. |